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Dove e come presentare la richiesta
- personalmente con consegna a mano, presso Sportello per il Pubblico - via di Francia 1 (secondo piano)
- spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a: Comando Polizia Municipale di Genova via di Francia 1 (Torre Nord) 16149 Genova
Modulistica
| Modulo istanza |
Dichiarazione sostitutiva (per auto rubate) |
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Quando è possibile richiedere l' annullamento d' ufficio (ATTENZIONE: L'Istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso)
- Doppia rilevazione della stessa violazione
Si tratta di casi nei quali la stessa violazione è stata oggetto di due distinti atti di accertamento. Si deve trattare della medesima violazione e non di diverse violazioni successive della stessa norma o di violazioni contestuali di diverse disposizioni. A tali casi possono essere assimilati i casi di più accertamenti di violazioni relative alla sosta all’interno dei termini descritti dagli artt. 158, comma 7 (un giorno di calendario) e 7, comma 15 (24 ore) del C.d.S.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del secondo accertamento in ordine temporale, allegando le copie di entrambi i verbali in questione.
- Contestazione ai sensi dell’art. 180 comma 8, seconda parte, del Codice della Strada in caso di dimostrazione della sussistenza di copertura assicurativa R.C.
L’articolo 180, comma 8, seconda parte, del Codice della Strada prevede che all’inottemperanza all’invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegue: “l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.” In tale caso vengono formati due distinti verbali: uno in relazione all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti, l’altro in relazione alla violazione prevista per la mancanza del documento. Nei casi in cui il documento da esibire consista nella attestazione dell’esistenza della copertura assicurativa R.C. di un veicolo viene, pertanto, contestato l’art. 193, comma 2, del Codice della Strada.
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Come fare: L’interessato dovrà presentare direttamente istanza e produrre la copertura assicurativa R.C. in originale da cui risulti la data del pagamento del premio R.C. , ovvero copia conforme all’originale del foglio di cassa, nonché copia del verbale del quale si richiede l’annullamento.
- Veicolo oggetto di furto
Si tratta dei casi nei quali il veicolo risulti rubato e la denuncia di furto sia stata effettuata prima della violazione contestata e l' eventuale ritrovamento sia stato effettuato successivamente.
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Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza con, in allegato, copia della denuncia di furto e del verbale del quale si richiede l’annullamento; dovrà altresì presentare copia del verbale di rinvenimento e riconsegna del veicolo ovvero compilare l’allegata dichiarazione.
- Decesso del trasgressore
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Come fare: L’ avente titolo dovrà presentare istanza con in allegato copia del certificato di morte, od autocertificazione relativa, e del verbale del quale si richiede l’annullamento.
- Violazioni rilevate con telecamere, nei confronti di veicoli autorizzati per i quali esiste preventiva richiesta d’inserimento nelle liste di autorizzati (white list)
Si tratta di casi nei quali l’accertamento è avvenuto mediante sistemi di rilevamento automatico con telecamere fisse (transiti nelle ZTL e sulle corsie riservate a mezzi pubblici) nei confronti di veicoli aventi titolo al transito, per i quali esiste preventiva richiesta di inserimento nelle liste di autorizzati (white list) ma che per errore o disguido tecnico non è stata registrata correttamente.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del verbale di accertamento della violazione nei confronti di veicolo autorizzato, allegando il titolo dell’autorizzazione e copia della richiesta di inserimento nella white list con conferma della competente Azienda (AMT o GENOVA PARCHEGGI), dell’errore di inserimento o dell’omissione dello stesso.
L’annullamento d’ufficio sarà possibile soltanto qualora il provvedimento autorizzatorio che da diritto all’iscrizione nelle cd. white list e la relativa nota di registrazione siano precedenti alla data dell’accertamento, e la procedura sanzionatoria amministrativa sia di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
- Violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per transiti su corsie riservate al TPL al di fuori degli orari stabiliti dall’Ordinanza Sindacale istitutiva:
Si fa riferimento ai casi nei quali l’accertamento è avvenuto mediante sistemi di rilevamento automatico con telecamere fisse al di fuori degli orari in cui le corsie sono riservate ai mezzi pubblici.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del preavviso di sosta o del verbale di accertamento della violazione – se già notificato – allegandolo unitamente a copia del titolo autorizzatorio.
- Articolo 180 comma 8 del Codice della Strada, in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione della documentazione richiesta
L’articolo 180, comma 8, del Codice della Strada prevede che all’inottemperanza all’invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegue: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559…omissis…” Nei casi in cui l’interessato fornisca prova dell’avvenuta presentazione / esibizione dei documenti richiesti entro il termine stabilito, si può procedere all’annullamento d’ufficio per insussistenza della violazione.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare direttamente istanza di annullamento ed allegare originale del verbale di presa visione avvenuta entro i termini.
- Violazioni accertate nelle Zone a Sosta Limitata individuate con provvedimento del Sindaco ex art. 7 D. Lgs. N. 285/92, nei confronti di veicoli legittimati alla sosta in detti spazi.
Si fa riferimento ai casi nei quali l’accertamento è avvenuto nei confronti di veicoli autorizzati alla sosta nelle ZSL, a causa del mancato riscontro sul parabrezza del veicolo del titolo autorizzatorio.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del preavviso di sosta o del verbale di accertamento della violazione – se già notificato – allegandolo unitamente a copia del titolo autorizzatorio.
- Violazioni accertate ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., quando la sanzione originaria era stata annullata a seguito di ricorso.
Si fa riferimento ai casi nei quali l’accertamento ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2 C.D.S. (posto in essere a seguito della omessa comunicazione -nel termine di gg. 60- dei dati della patente del conducente del veicolo da parte del proprietario dello stesso), sia avvenuto nei confronti di coloro i quali abbiano proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 C.D.S. ovvero al Giudice di Pace ex art. 204 bis avverso la sanzione originaria e lo stesso ricorso sia stato accolto.
- Come fare: L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del verbale di accertamento allegando copia dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia o la sentenza del GDP accoglienti il ricorso avverso l’accertamento d’infrazione propedeutico; l’errore potrà essere anche desunto dalla consultazione, a cura degli uffici del Reparto Contravvenzioni, dell’archivio informatizzato.
- Accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione.
Si fa riferimento alle seguenti ipotesi:
- a) errata interpretazione di dati desunti dai documenti di circolazione e di guida ovvero da documenti, certificazioni o attestazioni indispensabili all’applicazione di leggi e regolamenti;
- b) errata valutazione del tipo del veicolo in relazione a quanto indicato dalla segnaletica sul luogo della presunta violazione; es: veicolo destinato al trasporto merci (cat. N) che sosta negli appositi spazi individuato erroneamente come destinato al trasporto di persone (autovettura cat. M);
Come fare: : L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del verbale di accertamento allegando il documento di circolazione ovvero altro documento rilasciato o emesso dalla P.A. idoneo a evidenziare inequivocabilmente l’errore.
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Accertamenti d’infrazione ex art. 7, c. 1° lett. a, e c. 9° e 14° (transito nelle corsie bus ovvero ZTL) a carico di soggetti titolari di permessi speciali rilasciati ai sensi del dpr 503/96, ovvero a carico di loro parenti/affini risultanti anagraficamente conviventi nel certificato di “stato di famiglia”.
Si fa riferimento all’ipotesi in cui il proprietario del veicolo sanzionato in quanto circolante all’interno di corsia bus o Z.T.L., sia titolare del permesso speciale rilasciato ai sensi del DPR. 503/96, ovvero sia parente o affine, risultante anagraficamente convivente di soggetto titolare del permesso medesimo, qualora il veicolo sia stato impegnato, all’atto dell’infrazione sanzionata, al servizio del soggetto disabile.
- Come fare:
- Si fa riferimento all’ipotesi in cui il proprietario del veicolo sanzionato in quanto circolante all’interno di corsia bus o Z.T.L., sia titolare del permesso speciale rilasciato ai sensi del DPR. 503/96, ovvero sia parente o affine, risultante anagraficamente convivente di soggetto titolare del permesso medesimo, qualora il veicolo sia stato impegnato, all’atto dell’infrazione sanzionata, al servizio del soggetto disabile. - Inoltre, nel caso di trasporto di parente, presentando dichiarazione sottoscritta da parte del disabile circa il fatto che il veicolo risultava essere utilizzato, all’atto dell’infrazione, al proprio, sarà sempre necessaria l’esibizione del documento di circolazione o estratto del pubblici registri, contrassegno speciale in originale in corso di validità al momento dell’accertamento, e certificato del “foglio di famiglia” dal quale risulti la convivenza anagrafica.
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