| Stendimento di biancheria e panni | |||
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L’art. 29, comma 1, del regolamento comunale «Norme per la civile convivenza in citta’ Regolamento di polizia urbana» approvato con D.C.C. n. 00032/2011 del 14/06/2011, ha demandato alla Giunta del Comune di Genova l’individuazione delle localita’ dove, in deroga al principio generale che consente in tutta la citta’ di stendere biancheria e panni che aggettino sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitu’ di uso pubblico, e come tali esposti in evidenza alla pubblica vista, per motivi di decoro, opportunita’ e pubblico interesse prevalente, occorre mantenere il divieto. La Giunta del Comune di Genova con deliberazione n. 207 adottata nella seduta del 14 luglio 2011 ha stabilito che le localita’ cittadine dove, per motivi di decoro, opportunita’ e pubblico interesse prevalente, non e’ consentito, ovvero e’ consentito a subordinate condizioni, lo stendimento di panni e biancheria, sono quelle di pregio, cioè quelle classificate di 1a Categoria nell’allegato B1 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 23 del 17 maggio 2011, e s.m.i. , e quelle d’interesse storico – architettonico – artistico – culturale cittadine indicate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale di questa stessa deliberazione, salva e impregiudicata la possibilita’ di praticare l’attivita’ in trattazione, laddove questi esistano, nei cortili e cavedi interni, sui terrazzi, poggioli o balconi e dalle finestre non in vista dal suolo pubblico e assimilato, nel rispetto delle prescrizioni, obblighi divieti e limitazioni stabiliti nell’art. 29 già citato, sempreche’ i vigenti regolamenti condominiali o della comunione, ovvero i proprietari interessati, lo consentano. In ogni caso gli oggetti esposti in evidenza alla pubblica vista nelle localita’ cittadine dove e’ consentito stendere biancheria e panni che aggettino sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni: - a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico, salvo che nelle zone da indicarsi con apposita deliberazione della Giunta comunale, nelle quali una maggiore sporgenza e’ resa necessaria da particolari esigenze dei luoghi medesimi e viene utilizzata per tradizione; - b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti; - c) non devono produrre stillicidio; - d) non devono impedire la circolazione dell'aria ne’ togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine. |
| Ultimo aggiornamento ( Lunedì 06 Febbraio 2012 10:00 ) |

